Art. 70
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]La sala delle elezioni, in cui una sola porta d'ingresso puo' essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti, con una apertura nel mezzo per il passaggio.
[2]Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; nell'altro, destinato all'ufficio elettorale, gli elettori non possono entrare che per votare e possono rimanervi soltanto il tempo all'uopo strettamente necessario.
[3]Il tavolo dell'ufficio deve essere conforme al modello allegato D e collocato in modo che i rappresentanti dei candidati possano girarvi intorno. Le due urne, di cui all'art. 58, devono essere collocate sul tavolo stesso nei punti indicati nell' allegato D ed esser sempre visibili a tutti.
[4]I tavoli destinati alla espressione del voto, in conformita' del modello allegato E, devono essere isolati e collocati a conveniente distanza cosi' dal tavolo dell'ufficio come dal tramezzo; il lato, dove l'elettore siede, deve essere prossimo alla parete e gli altri tre lati devono essere muniti di un riparo, che assicuri la segretezza del voto.
[5]Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente ai tavoli ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo piu' vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva