Art. 71
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Non possono essere ammessi ad entrare nella sala della elezione se non gli elettori che presentino, ogni volta, il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva, di cui all'articolo Essi non possono entrare armati nella sala della elezione.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva