Art. 72
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[1]Non ha diritto di votare chi non trovasi inscritto nella lista degli elettori della sezione.
[2]Una copia di detta lista e l'elenco di coloro, che sono contemplati all'articolo 15, devono essere affissi nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.
[3]Hanno inoltre diritto di votare coloro, che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del collegio, e coloro, che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo 44, o che provino essere cessata la causa della sospensione, di cui all'articolo 15.
[4]La cessazione della sospensione si prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato o del decreto di promozione ad ufficiale e dagl'individui appartenenti ad altri corpi organizzati militarmente con la presentazione dell'atto di licenziamento, purche' di tre mesi anteriore al decreto che convoca il collegio, o del provvedimento, con cui siano promossi a grado corrispondente a quello di uffiziale.
[5]Gli elettori non possono farsi rappresentare.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva