Art. 75
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[1]Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae a sorte le cinque cifre, che nell'ordine stesso in cui sono estratte concorreranno a formare il bollo, di cui all' articolo 58, ed estrae parimenti a sorte il numero progressivo delle centinaia di buste, in corrispondenza delle centinaia degli elettori iscritti nella sezione, da essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
[2]Di conformita', il presidente apre il pacco delle buste, di cui al n. 4 dell'articolo 58, e distribuisce fra gli anzidetti scrutatori un numero di buste corrispondente a quello degli elettori inscritti nella sezione.
[3]Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna busta ed appone la sua firma sul lato destro della faccia posteriore della busta stessa.
[4]Il presidente imprime il bollo, di cui all' articolo 58, sul lato sinistro della stessa faccia e pone la busta nella prima urna.
[5]Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non puo' piu' firmare le buste ed e' sostituito dal vicepresidente.
[6]Si tiene nota nel processo verbale delle serie di buste firmate da ciascuno scrutatore.
[7]Il presidente, sotto la sua personale responsabilita', provvede alla custodia delle buste rimaste nel pacco, di cui al n. 4 dell'articolo 58.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva