Art. 76
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[1]Il presidente dell'ufficio dichiara aperta la votazione per la elezione del deputato e fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nella lista.
[2]Uno dei membri dell'ufficio od il rappresentante di un candidato, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta la identita', apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.
[3]Se nessuno dei membri dell'ufficio o dei rappresentanti dei candidati puo' accertare sotto la sua responsabilita' l'identita' dell'elettore, questi puo' presentare un altro elettore del Collegio noto all'ufficio, che attesti della sua identita'. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sara' punito con le pene stabilite dall'articolo 126.
[4]Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore, che sia stato gia' ammesso a votare.
[5]L'elettore, che attesta della identita', deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista, di cui sopra.
[6]In caso di dissenso sull'accertamento dell'identita' degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 84.
[7]Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purche' siano muniti di fotografia. In tal caso accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sara' indicato il numero del libretto o della tessera e l'autorita' che li ha rilasciati.
[8]Gli elettori compresi nell'elenco, di cui il penultimo comma dell'articolo 29, sono ammessi a votare quando ritornino in patria e facciano constare all'ufficio elettorale la loro identita' personale. Nel processo verbale e' presa nota speciale di ogni elettore inscritto nell'elenco degli emigrati, che viene ammesso alla votazione, nonche' del nome della persona, che attesta la sua identita', o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento, indicati nel comma precedente e nell'articolo seguente, e della autorita' che li ha rilasciati.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva