Art. 77
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[1]Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente ciascun elettore, non munito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da un'autorita' governativa, puo' provvedersi di una tessera speciale facendo istanza al pretore del mandamento, in cui e' compresa la sezione elettorale, nella quale deve votare.
[2]Il pretore rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identita' personale dell'elettore. Il rilascio delle tessere rimane sospeso dal venerdi' che precede il giorno della votazione fino al lunedi' susseguente al detto giorno.
[3]La tessera deve essere conforme al modello allegato F della presente legge; ha un proprio numero d'ordine e contiene, da un lato, la fotografia dell'elettore munita del timbro a secco della pretura e della firma del pretore; dall'altro, l'attestato di riconoscimento, il nome, cognome, paternita', eta' e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del Comune dove l'elettore e' inscritto, la firma del pretore e del cancelliere e il timbro della pretura.
[4]L'elettore, che venga cancellato dalla lista, deve restituire la tessera al pretore, il quale l'annulla.
[5]Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera e' punito a norma dell'articolo 126.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva