Art. 78

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[1]In ogni pretura e' tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo il numero d' ordine delle tessere rilasciate, il nome, cognome, paternita', eta', luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale, nella quale esso e' inscritto.

[2]Una copia della fotografia, firmata dal pretore, e' ingommata nel registro, a lato delle indicazioni sopraccennate. Il registro in ogni foglio e' firmato dal pretore e dal cancelliere.

Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art78 · fonte su Normattiva