Art. 79
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[1]Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna una busta e la consegna all'elettore, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori od il segretario segna sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi puo' accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello portato dalla busta. Il presidente avverte l'elettore che deve introdurre nella busta la scheda non ripiegata o che deve chiudere la busta.
[2]E' consentito ai rappresentanti di consegnare agli elettori una o piu' schede del rispettivo candidato; il presidente dovra' pero' vigilare perche' tale consegna non sia accompagnata da alcuna esortazione o pressione.
[3]L'elettore si reca ad uno dei tavoli a cio' destinati ed esprime il suo voto introducendo nella busta una scheda di carta consistente bianca, non ripiegata, della dimensione di centimetri 12 in larghezza per centimetri 12 in altezza in conformita' al modello allegato B, sulle cui due faccie deve essere nel centro stampato con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il nome e il cognome del candidato da lui prescelto. In caso di omonimia puo' in una linea immediatamente inferiore essere stampata la sua paternita'.
[4]Prima di abbandonare il tavolo l'elettore deve chiudere la busta inumidendo la parte ingommata. Egli poscia la consegna al presidente, il quale constatata la chiusura della busta stessa e fattala chiudere dall'elettore ove non sia chiusa, ne verifica la identita' esaminando la firma ed il bollo, nonche' confrontando il numero scritto sull' appendice con quello scritto sulla lista, in osservanza del primo comma; ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pone la busta stessa nella seconda urna.
[5]Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nell'apposita colonna della lista, di cui sopra.
[6]Le buste mancanti dell'appendice o non portanti il numero, il bollo o la firma dello scrutatore, non sono poste nell'urna; e l'elettore, che le abbia presentate, non puo' piu' votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fara' anche menzione speciale degli elettori, che dopo ricevuta la busta non la riconsegnino.
[7]Per siffatta mancata riconsegna l'elettore e' punito con ammenda fino a lire cento.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva