Art. 8
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Per la computazione del censo elettorale, le imposte sui beni enfiteutici sono attribuite per quattro quinti all'enfiteuta, e per un quinto al padrone diretto; quelle sui beni concessi in locazione per piu' di trent'anni si dividono in parti eguali fra locatore e conduttore; e questa attribuzione ha luogo in entrambi i casi, sebbene tutta l'imposta sia per patto pagata dall'enfiteuta o dal conduttore oppure dal padrone diretto o dal locatore.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 17 gennaio 1919 · versione 0 su Normattiva