Art. 8

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1913 al 17 gennaio 1919. Leggi il testo vigente →

Per la computazione del censo elettorale, le imposte sui beni enfiteutici sono attribuite per quattro quinti all'enfiteuta, e per un quinto al padrone diretto; quelle sui beni concessi in locazione per piu' di trent'anni si dividono in parti eguali fra locatore e conduttore; e questa attribuzione ha luogo in entrambi i casi, sebbene tutta l'imposta sia per patto pagata dall'enfiteuta o dal conduttore oppure dal padrone diretto o dal locatore.

Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 17 gennaio 1919 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art8 · fonte su Normattiva