Art. 81
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[1]Se un elettore riscontra che e' deteriorata la busta consegnatagli ovvero egli stesso per negligenza od ignoranza la deteriora, puo' chiederne al presidente una seconda contro restituzione della prima, la quale viene messa in un piego, dopo che il presidente vi abbia scritto «busta deteriorata» con la sua firma.
[2]Il presidente deve immediatamente sostituire nella prima urna la seconda busta consegnata all'elettore con un'altra che viene prelevata dal pacco delle buste residue e contrassegnata con lo stesso numero portato da quella deteriorata, nonche' col bollo e con la firma dello scrutatore a norma dell'art. 75. Nella colonna della lista di cui al primo comma dell'art. 79, e' annotata la consegna della nuova busta.
[3]In egual modo si procede nel caso il cui l'ufficio verifichi che una busta e' deteriorata. In nessun caso sara' ammessa la consegna di una terza busta.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva