Art. 82
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[1]L'appello deve essere terminato non piu' tardi delle ore dodici. Se a quest'ora non lo fosse, il presidente lo sospende e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.
[2]Gli elettori che si presentano dopo l'appello, ricevono dal presidente la busta e votano nel modo indicato negli articoli precedenti.
[3]La votazione deve restare aperta fino alle ore diciassette. Se alle ore diciassette siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, la votazione continua fino a quando essi abbiano tutti votato ma non oltre le ore venti. Dopo le ore venti nessun elettore puo' piu' votare.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva