Art. 82

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[1]L'appello deve essere terminato non piu' tardi delle ore dodici. Se a quest'ora non lo fosse, il presidente lo sospende e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

[2]Gli elettori che si presentano dopo l'appello, ricevono dal presidente la busta e votano nel modo indicato negli articoli precedenti.

[3]La votazione deve restare aperta fino alle ore diciassette. Se alle ore diciassette siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, la votazione continua fino a quando essi abbiano tutti votato ma non oltre le ore venti. Dopo le ore venti nessun elettore puo' piu' votare.

Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art82 · fonte su Normattiva