Art. 85
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[1]Adempiuto a quanto prescritto dall'art. 82 e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:
[2]1. dichiara chiusa la votazione;
[3]2. accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, di cui all'art. 42.
[4]Questa lista, prima che si proceda allo spoglio dei voti, deve in ciascun foglio essere firmata da due scrutatori, nonche' dal presidente ed essere chiusa in un piego sigillato collo stesso bollo dell'ufficio, di cui all'art. 75. Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonche' i rappresentanti dei candidati, che lo vogliono, ed il piego stesso e' immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, che ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta;
[5]3. estrae e conta le buste rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuta la busta, non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori inscritti che non hanno votato. Tali buste, nonche' quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dalla Commissione comunale, vengono colle stesse forme indicate nel n. 2°, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento prima che si proceda allo spoglio dei voti;
[6]4. procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna busta e la consegna al presidente. Questi nel modo indicato nell'allegato A stacca la parte rettangolare perforata della faccia anteriore della busta, da' lettura ad alta voce del nome del candidato pel quale e' espresso il voto, e passa la busta ad un altro scrutatore, il quale, insieme col segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascun candidato.
[7]Il segretario proclama tale numero ad alta voce. Un terzo scrutatore pone la busta, il cui voto e' stato spogliato, nella prima urna, da cui furono gia' tolte le buste non usate.
[8]E' vietato estrarre dalla seconda urna, una busta se quella precedentemente estratta non sia stata, dopo spogliato il voto, posta nella prima urna. Le buste non possono essere toccate da altri fuorche' dai componenti del seggio;
[9]5. conta il numero delle buste spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti, quanto al numero dei voti riportati complessivamente dai candidati, sommato a quello dei voti nulli e dei voti contestati, che non siano stati assegnati ad alcun candidato;
[10]6. accerta la rispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e in caso che tale rispondenza manchi, ne indica la ragione.
[11]Le suddette operazioni debbono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.
[12]Le buste corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate nella faccia posteriore dal presidente e da almeno due scrutatori ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle buste deteriorate e quello delle buste consegnate senza appendice o senza numero o senza bollo o senza firma dello scrutatore, di cui all' articolo 75, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l' indicazione del collegio e della sezione, il sigillo col bollo, di cui all' articolo 75, e quello dei rappresentanti dei candidati, che vogliano apporvi il proprio, le firme del presidente e di almeno due scrutatori: il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale, di cui all'articolo 89.
[13]Tutte le altre buste spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme ed i sigilli prescritti nel precedente capoverso, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'articolo 88.
[14]Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, tanto che siano stati quanto che non siano stati attribuiti ai candidati, e delle decisioni prese dal presidente.
[15]Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'articolo 83 debbono essere ultimate non oltre le ore ventiquattro del giorno indetto per l'elezione.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva