Art. 86

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[1]1° le buste non siano quelle di cui all'articolo 58, ovvero sebbene non portino il bollo e la firma, di cui all'articolo 75, siano state accettate e poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice, o non contengano schede;

[2]2° le buste presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificiosamente, ovvero nelle schede diventino visibili detta traccia o detti segni dopo staccata la parte rettangolare della faccia anteriore della busta a norma dell'articolo 85, numero 4°;

[3]3° le schede non esprimano il voto per alcun candidato o lo esprimano per piu' di un candidato o non siano uguali alla scheda tipo, di cui all'articolo 65, o contengano altre indicazioni ovvero contengano indicazioni non ammesse dal 3° comma dell'articolo 79 o presentino, nello spazio che rimane visibile staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta, segni che possano ritenersi destinati a tar riconoscere il votante;

[4]4° nelle schede, per inosservanza di quanto e' prescritto nel terzo comma dell'articolo 79, non possa leggersi il nome e cognome del candidato staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta.

Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art86 · fonte su Normattiva