Art. 88
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[1]Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'ufficio; dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.
[2]Un esemplare del verbale viene entro il lunedi' susseguente all'elezione depositato nella segreteria del Comune, dove si e' radunata la sezione, ed ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne conoscenza.
[3]Il piego delle buste, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all' invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione al pretore; il quale, accertata l'integrita' dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria e redige verbale della consegna.
[4]Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista, di cui all'articolo 85, numero 2°, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, d'una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio. Gli scrutatori intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.
[5]Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco del Comune, dove si e' radunata la sezione, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria: ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne conoscenza.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva