Art. 9

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I proprietari di stabili, che la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria, possono fare istanza perche' venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero l'esenzione; di tale imposta si tiene loro conto per farli godere immediatamente del diritto elettorale.

Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 17 gennaio 1919 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art9 · fonte su Normattiva