Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1913 al 17 gennaio 1919. Leggi il testo vigente →
I proprietari di stabili, che la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria, possono fare istanza perche' venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero l'esenzione; di tale imposta si tiene loro conto per farli godere immediatamente del diritto elettorale.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 17 gennaio 1919 · versione 0 su Normattiva