Art. 94
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[1]Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale deve in doppio esemplare redigersi processo verbale, che, seduta stante, deve essere orinato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati e dal cancelliere.
[2]Uno degli esemplari del verbale coi documenti annessi, nonche' tutti i verbali delle sezioni coi relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere spediti in piego raccomandato in franchigia postale dentro ventiquattro ore, dal presidente dell'ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale deve entro tre giorni inviargliene ricevuta.
[3]L'altro esemplare del verbale e' depositato nella cancelleria del tribunale.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva