Art. 96

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[1]Entro tre giorni da quello in cui la Camera dei deputati avra' pronunziato definitivamente sull'elezione di un collegio, il presidente della Camera ne da' notizia, per mezzo del procuratore generale presso la corte di appello, al pretore, presso il quale sono state depositate, a' termini dell'articolo 88, le buste relative a quella elezione. Nei venti giorni successivi, il pretore e due consiglieri del Comune capoluogo del mandamento, designati dal sindaco, devono constatare l'integrita' dei sigilli e delle firme di tutti i pieghi di buste delle varie sezioni e farli abbruciare in loro presenza e in seduta pubblica.

[2]Anche di questa operazione viene redatto apposito verbale, firmato dal pretore e dai due consiglieri.

[3]Nel caso che la Camera abbia inviato gli atti della elezione alla autorita' giudiziaria o che siasi altrimenti promossa azione per reati elettorali concernenti l'elezione, le buste non possono venir abbruciate, se non dopo che il procedimento sia completamente esaurito.

Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-06-26;821~art96 · fonte su Normattiva