Art. 97
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Chiunque puo' essere eletto deputato purche' in esso concorrano i requisiti voluti dall' articolo 40 dello Statuto, e salvo quanto e' disposto dalla legge 13 giugno 1912 n. 555.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva