Art. 98
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Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, o sui bilanci del Fondo per il culto, degli Economati generali dei benefizi vacanti, della Lista civile, del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano, e delle scuole d'ogni grado sovvenute dal bilancio dello Stato, ad eccezione:
- a)dei ministri segretari di Stato, dei sotto-segretari di Stato, del ministro della Casa Reale, e del primo segretario del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano;
- b)del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri del Consiglio di Stato, e dell'avvocato generale erariale;
- c)dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri di Corte di cassazione;
- d)dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri delle Corti di appello, i quali non possono essere eletti nel territorio della loro giurisdizione attuale, o in quello nel quale hanno esercitato l'ufficio sei mesi prima della elezione;
- e)degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali non possono essere eletti nei distretti elettorali nei quali esercitano attualmente, o hanno esercitato l'ufficio del loro grado sei mesi prima della elezione;
- f)dei membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Consiglio superiore di sanita', del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio delle miniere;
- g)dei professori ordinari delle Regie Universita' e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici.
Testo vigente dal 29 luglio 1913 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva