Art. 19
[1](Art. 16, legge 2 gennaio 1910, n. 9).
[2]E' pure data facolta' di imporre un contributo annuo a carico dei proprietari di fondi confinanti o contigui alla via navigabile e di commercianti o industriali, in proporzione del beneficio diretto che ad essi derivi dalla nuova opera di navigazione.
[3]Nel regolamento sono stabilite le norme per determinare la misura e la durata di tale contributo, che e' riscosso nelle forme e con i privilegi stabiliti per le imposte dirette, o costituisce un onere reale sui fondi che ne sono gravati.
[4]Contro l'atto con il quale viene imposto il contributo, di cui nel presente articolai e' ammesso il ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva