Art. 19

[1](Art. 16, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

[2]E' pure data facolta' di imporre un contributo annuo a carico dei proprietari di fondi confinanti o contigui alla via navigabile e di commercianti o industriali, in proporzione del beneficio diretto che ad essi derivi dalla nuova opera di navigazione.

[3]Nel regolamento sono stabilite le norme per determinare la misura e la durata di tale contributo, che e' riscosso nelle forme e con i privilegi stabiliti per le imposte dirette, o costituisce un onere reale sui fondi che ne sono gravati.

[4]Contro l'atto con il quale viene imposto il contributo, di cui nel presente articolai e' ammesso il ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.

Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art19 · fonte su Normattiva