Art. 38
[1](Art. 91, legge 20 marzo 1865, allegato F).
[2]Al Governo e' affidata la suprema tutela sulle vie navigabili e la ispezione sui relativi lavori.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
[1](Art. 91, legge 20 marzo 1865, allegato F).
[2]Al Governo e' affidata la suprema tutela sulle vie navigabili e la ispezione sui relativi lavori.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 34 — Art. 35, legge 2 gennaio 1910, n. 9, primo e terzo capoverso
(Art. 35, legge 2 gennaio 1910, n. 9, primo e terzo capoverso) Con legge speciale saranno autorizzate le somme necessario per la esecuzione di opere nuove nelle, vie navigabili di prima e seconda classe, da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del…
Art. 3 — Art. 2, legge 2 gennaio 1910, n. 9
(Art. 2, legge 2 gennaio 1910, n. 9). E' data facolta' al governo del Re, per un periodo di cinque anni dal 2 gennaio 1910, di provvedere alla iscrizione nelle rispettive classi delle vie navigabili esistenti o da costruire. Scorsi i cinque anni nessuna nuova …
Art. 9 — Art. 8, legge 2 gennaio 1910, n. 9
(Art. 8, legge 2 gennaio 1910, n. 9). Alle opere di ristabilimento, di manutenzione ed alle opere nuove nelle vie navigabili della terza classe, si provvede dal Consorzio obbligatorio delle Provincie e Comuni interessati. Lo Stato concorre nelle relative spese…
Art. 39
(Art. 1°, lett. e) ed f), legge 20 marzo 1865, allegato F). Sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici: a) il regime e la polizia delle vie navigabili, i progetti e le opere relative alla navigazione ed al trasporto dei legnami a galla e la polizia…
Art. 48 — Art. 143, legge 20 marzo 1865, allegato F
(Art. 143, legge 20 marzo 1865, allegato F). Chiunque vuole eseguire nei fiumi e canali navigabili opere per lo stabilimento ed esercizio di molini od opifizi, o per derivazioni di acque, non potra' ottenere la permissione dal Governo salvo nel caso che esse siano…
Art. 4 — Art. 3, legge 2 gennaio 1910, n.9
(Art. 3, legge 2 gennaio 1910, n.9). Le opere che hanno per unico oggetto la navigazione si distinguono in opere di ristabilimento e di manutenzione, ed in opere nuove. Le opere di ristabilimento hanno per iscopo di ripristinare nelle vie navigabili nei porti …
urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art38 · fonte su Normattiva