Art. 39
[1](Art. 1°, lett. e) ed f), legge 20 marzo 1865, allegato F).
[2]Sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici:
- a)il regime e la polizia delle vie navigabili, i progetti e le opere relative alla navigazione ed al trasporto dei legnami a galla e la polizia tecnica della navigazione dei fiumi e laghi;
- b)i canali demaniali di navigazione per cio' che concerne la direzione dei progetti e delle opere di costruzione di difesa, di conservazione e di miglioramento, nonche' la polizia della navigazione.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva