Art. 4
[1](Art. 3, legge 2 gennaio 1910, n.9).
[2]Le opere che hanno per unico oggetto la navigazione si distinguono in opere di ristabilimento e di manutenzione, ed in opere nuove.
[3]Le opere di ristabilimento hanno per iscopo di ripristinare nelle vie navigabili nei porti e scali, negli edilizi e meccanismi le primitive dimensioni, forme e condizioni, che abbiano perdute per qualsiasi causa od accidente.
[4]Le opere di manutenzione consistono in tutti i lavori occorrenti:
- a)per conservare nelle vie navigabili l'attitudine all'esercizio della navigazione, mantenendo le dimensioni e forme delle vie stesse, nonche' i porti e scali, gli edilizi, le conche, gli ascensori, i piani inclinati ed altri simili mezzi;
- b)per rendere sicura la navigazione col segnalamento in conformita' alle norme da stabilirsi col regolamento.
[5]Sono opere nuove quelle che abbiano uno dei seguenti scopi:
- a)migliorare, ampliare, variare vie navigabili esistetti od rispettivi ediffizi e meccanismi;
- b)estendere la navigazione ad enti fiumi o tronchi di fiumi e ad altri laghi, ad altri canali o tronchi di canale;
- c)costruire nuovi canali di navigazione o nuovi porti e scali o meccanismi inservienti alla navigazione ed al carico e scarico delle merci.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva