Art. 4

[1](Art. 3, legge 2 gennaio 1910, n.9).

[2]Le opere che hanno per unico oggetto la navigazione si distinguono in opere di ristabilimento e di manutenzione, ed in opere nuove.

[3]Le opere di ristabilimento hanno per iscopo di ripristinare nelle vie navigabili nei porti e scali, negli edilizi e meccanismi le primitive dimensioni, forme e condizioni, che abbiano perdute per qualsiasi causa od accidente.

[4]Le opere di manutenzione consistono in tutti i lavori occorrenti:

  • a)per conservare nelle vie navigabili l'attitudine all'esercizio della navigazione, mantenendo le dimensioni e forme delle vie stesse, nonche' i porti e scali, gli edilizi, le conche, gli ascensori, i piani inclinati ed altri simili mezzi;
  • b)per rendere sicura la navigazione col segnalamento in conformita' alle norme da stabilirsi col regolamento.

[5]Sono opere nuove quelle che abbiano uno dei seguenti scopi:

  • a)migliorare, ampliare, variare vie navigabili esistetti od rispettivi ediffizi e meccanismi;
  • b)estendere la navigazione ad enti fiumi o tronchi di fiumi e ad altri laghi, ad altri canali o tronchi di canale;
  • c)costruire nuovi canali di navigazione o nuovi porti e scali o meccanismi inservienti alla navigazione ed al carico e scarico delle merci.

Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art4 · fonte su Normattiva