Art. 5
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 6 — Art. 5, legge 2 gennaio 1910, n. 9
(Art. 5, legge 2 gennaio 1910, n. 9). Nelle vie navigabili iscritte nella seconda classe le opere di ristabilimento e di manutenzione sono ad esclusivo carico dello Stato. Le opere nuove si eseguiscono dallo Stato; ma le relative spese sono per tre quinti a carico…
Art. 22
(Art. 19, legge 2 gennaio 1910, n. 9 e art. 5 (lett. b) legge 12 luglio 1908, n. 444). Quando le Provincie ed i Comuni interessati nelle spese per opere nuove di navigazione si trovino nelle condizioni che l'eccedenza del limite legale della sovrimposta fondiaria…
Art. 34 — Art. 35, legge 2 gennaio 1910, n. 9, primo e terzo capoverso
(Art. 35, legge 2 gennaio 1910, n. 9, primo e terzo capoverso) Con legge speciale saranno autorizzate le somme necessario per la esecuzione di opere nuove nelle, vie navigabili di prima e seconda classe, da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del…
Art. 3 — Art. 2, legge 2 gennaio 1910, n. 9
(Art. 2, legge 2 gennaio 1910, n. 9). E' data facolta' al governo del Re, per un periodo di cinque anni dal 2 gennaio 1910, di provvedere alla iscrizione nelle rispettive classi delle vie navigabili esistenti o da costruire. Scorsi i cinque anni nessuna nuova …
Art. 24 — Art. 21, legge 2 gennaio 1910, n. 9
(Art. 21, legge 2 gennaio 1910, n. 9). Il contratto di anticipazione ha luogo tra la Societa' e lo Stato per le linee navigabili della 1ª e della 2ª classe e tra la Societa' ed i rispettivi consorzi per le linee della 3ª e della 4ª classe. Quando il contratto …
Art. 9 — Art. 8, legge 2 gennaio 1910, n. 9
(Art. 8, legge 2 gennaio 1910, n. 9). Alle opere di ristabilimento, di manutenzione ed alle opere nuove nelle vie navigabili della terza classe, si provvede dal Consorzio obbligatorio delle Provincie e Comuni interessati. Lo Stato concorre nelle relative spese…
urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art5 · fonte su Normattiva