Art. 24

[1](Art. 21, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

[2]Il contratto di anticipazione ha luogo tra la Societa' e lo Stato per le linee navigabili della 1ª e della 2ª classe e tra la Societa' ed i rispettivi consorzi per le linee della 3ª e della 4ª classe.

[3]Quando il contratto intercede tra la Societa' e lo Stato, la restituzione e' fatta in un numero di annualita', comprensive della quota di ammortamento e degli interessi, non maggiore di cinquanta, salvo diversa convenzione della Societa' con le Provincie ed i comuni contribuenti nei soli rapporti tra loro, se l'anticipazione e' fatta per vie navigabili della 2a classi. In tal caso l'obbligo dello Stato alla restituzione e' limitato a tre quinti soltanto, rimanendo, per gli altri due quinti, coi relativi privilegi, ma senza garanzia, ceduto il credito che lo Stato ha in virtu' dell'art. 6 della presente legge, verso le Provincie ed i Comuni interessati alla via navigabile per la quale si contratta l'anticipazione.

Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-07-11;959~art24 · fonte su Normattiva