Art. 24
[1](Art. 21, legge 2 gennaio 1910, n. 9).
[2]Il contratto di anticipazione ha luogo tra la Societa' e lo Stato per le linee navigabili della 1ª e della 2ª classe e tra la Societa' ed i rispettivi consorzi per le linee della 3ª e della 4ª classe.
[3]Quando il contratto intercede tra la Societa' e lo Stato, la restituzione e' fatta in un numero di annualita', comprensive della quota di ammortamento e degli interessi, non maggiore di cinquanta, salvo diversa convenzione della Societa' con le Provincie ed i comuni contribuenti nei soli rapporti tra loro, se l'anticipazione e' fatta per vie navigabili della 2a classi. In tal caso l'obbligo dello Stato alla restituzione e' limitato a tre quinti soltanto, rimanendo, per gli altri due quinti, coi relativi privilegi, ma senza garanzia, ceduto il credito che lo Stato ha in virtu' dell'art. 6 della presente legge, verso le Provincie ed i Comuni interessati alla via navigabile per la quale si contratta l'anticipazione.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva