Art. 50
[1](Art. 168, legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F).
[2]Sono vietati in modo assoluto sui corsi di acqua navigabili i lavori ed atti indicati nell'art. 168 della legge 20 marzo 1865, allegato F.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva