Art. 51
[1](Art. 124, legge 30 marzo l893, n. 173).
[2]Spetta esclusivamente all'autorita' amministrativa lo statuire e provvedere anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura e in generale su gli usi, atti o fatti, anche consuetudinari che possono avere relazione col buon regime delle linee navigabili e con l'esercizio della navigazione.
[3]Quando dette opere, usi, atti, fatti siano riconosciuti dall'autorita' amministrativa dannosi al regime delle linee navigabili essa sola sara' competente per ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione. Tutte le contestazioni relative saranno regolate dall'autorita' amministrativa, salvo il disposto dell'art. 23, n. 6, del testo unico delle leggi Sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638.
[4]Tuttavolta che vi sia inoltre ragione a risarcimento di danni la relativa azione sara' promossa dinanzi ai giudici ordinari, i quali non potranno discutere le questioni gia' risolute in via amministrativa.
[5]Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le opere di carattere pubblico che si eseguiscono entro l'alveo o contro le sponde di un corso di acqua navigabile o atto alla fluitazione. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 ottobre 1962, n. 1484
5La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni: a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e dagli articoli 42, 45, 46, 49, 51 e 57 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959".
Testo vigente dal 14 novembre 1962, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva