Art. 60
[1](Art. 151, legge 20 marzo 1865, allegato F).
[2]Nei fiumi, laghi e canali non potra' esercitarsi la navigazione coi piroscafi senza averne ottenuta la concessione dal Governo.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva