Art. 78
[1](Art. 40, lett. c), legge 2 gennaio 1910, n. 9).
[2]Sono abrogati il capoverso c) dell'art. 94, gli articoli 100, 142 e 149 della legge 20 marzo 1865, allegato F) ed ogni altra disposizione contraria alla presente legge.
Testo vigente dal 6 settembre 1913, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva