Art. 10Art. 38, legge T. U. 29 giugno 1902 n. 281

[1]Scorsi dieci giorni dal pignoramento di cui all'art. 6, senza che sia soddisfatto il debito, l'ente creditore procede alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto, che si apre sul prezzo di stima.

[2]L'incanto si notifica al pubblico a cura dell'ente creditore, con avviso da affiggersi, per mezzo dell'ufficiale giudiziario o dell'usciere, di cui all'art. 2, alla porta esterna della casa del Comune cinque giorni prima del giorno fissato per la vendita.

[3]L'avviso indica il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da vendersi.

[4]Quando si tratti di oggetti per i quali vi sia pericolo di deperimento od occorra una dispendiosa conservazione, l'ente creditore previa autorizzazione del pretore, o del giudice conciliatore nei Comuni che non sono sede di pretura, puo' abbreviare i termini suddetti ed anche procedere alla vendita nello stesso giorno nel quale segue il pignoramento, purche' vi sia l'intervallo di non meno di due ore dalla pubblicazione dell'avviso relativo.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639~art10 · fonte su Normattiva