Art. 9Art. 37, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281

[1]Salvo la omissione del precetto, nulla e' innovato alla procedura ordinaria quanto al pignoramento dei beni mobili presso terzi e all'assegnazione di crediti in pagamento. L'ente creditore pero' puo' valersi dell'ufficiale giudiziario o dell'usciere di cui all'art. 2 per tutti gli atti della procedura esecutiva, compresa la notificazione della sentenza.

[2]Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al debitore si fara' dall'ufficiale giudiziario o dall'usciere mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'ente creditore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere, sino alla concorrenza delle somme dovute all'ente medesimo.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639~art9 · fonte su Normattiva