Art. 12
Art. 40, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281
[1]Seguita la vendita dei mobili, gli atti originali della vendita e la somma ricavata si depositano entro tre giorni presso il cancelliere della pretura.
[2]La distribuzione del prezzo tra l'ente creditore e i creditori opponenti si fa a norma del capo VIII, titolo II, libro II del Codice di procedura civile.
[3]Pero' il pretore ordina immediatamente il pagamento all'ente creditore di quanto gli spetta, ogni qualvolta non vi sieno creditori privilegiati prevalenti o di egual grado che abbiano fatto opposizione, o quando il prezzo ricavato basti a soddisfare tutti i creditori.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti