Art. 15 — Art. 2 e 5 legge 24 dicembre 1908, n. 797
Per gli atti compiuti nel procedimento di esecuzione mobiliare, l'ufficiale giudiziario o l'usciere designati nell'art. 2 hanno diritto alle competenze di cui nell'articolo stesso.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti