Art. 1
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[1]TESTO UNICO delle leggi per provvedimenti per la Sardegna
[2]Art. 1.
[3](Art. 1, legge 14 luglio 1907, n. 562).
[4]La Cassa ademprivile instituita nelle provincie di Cagliari e di Sassari tiene luogo e compie anche gli uffici delle Casse provinciali di credito agrario create con la legge 15 luglio 1906, n. 383.
[5]Ciascuna Cassa ademprivile costituisce un ente morale autonomo ed ha per oggetto:
[6]1° di provvedere alla destinazione e quotizzazione dei beni di origine ademprivile di cui negli articoli 2 e 4;
[7]2° di fare anticipazioni in denaro e in natura ai Monti frumentari e nummari, alle Casse agrarie ed ai Consorzi agrari per gli scopi e con le norme stabilite dalla presente legge e dal regolamento;
[8]3° di fare anticipazioni agli enfiteuti, di cui nell'art. 4 e alle Societa' cooperative agrarie riconosciute, che abbiano intrapreso industre agrarie o affini, purche' le anticipazioni stesse servano esclusivamente alla costruzione di case coloniche o di gruppi di case, di stalle razionali, di strade poderali, di opere per provvedere i fondi di acqua potabile o di irrigazione, ovvero a piantagioni legnose agrarie, a rimboschimenti, ad acquisti di bestiame, di strumenti di lavoro, di materie prime ed in generale di scorte, alla unione o alla chiusura con muri e siepi dei terreni aperti. Le anticipazioni riguardanti strumenti di lavoro, sementi, concimi ed altre scorte potranno essere somministrate in natura, computando gli oggetti a prezzo di costo;
[9]4° di fare anticipazioni ai proprietari e conduttori di terre per la costruzione di case coloniche e di stalle razionali, non che per il nuovo impianto e per la ricostituzione a vitigni americani di vigneti distrutti dalla fillossera e appartenenti a piccoli proprietari, come pure per l'innesto di olivastri. Qualora i fondi siano esuberanti potranno farsi anticipazioni per l'impianto di oliveti, mandorleti e frutteti. Le anticipazioni pei primi due oggetti saranno fatte a misura che procederanno i lavori di costruzione, ne' potranno per ciascun proprietario o conduttore di terre superare un limite massimo da fissarsi ogni anno dal Consiglio d'amministrazione della Cassa, sotto la sua responsabilita', con l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
[10]Tutte le anticipazioni saranno garantite dal privilegio speciale o da ipoteca, a norma delle leggi 23 gennaio 1887, n. 4276, e 29 marzo 1906, n. 100.
[11]Sulle somme che la Cassa somministrera' agli enti e ai privati investiti delle enfiteusi, sara' corrisposto un interesse non superiore al 4 per cento. Tali somministrazioni, secondo la natura di esse, saranno ammortizzabili in un periodo non eccedente i cinquant'anni, mediante annualita' costanti, comprensive del capitale e dell'interesse, nei modi che saranno stabiliti nel regolamento.
[12]I prestiti per la costruzione di case coloniche e di stalle razionali saranno concessi alla ragione del 2.50 per cento.
[13]La differenza fra questo interesse e l'interesse normale del 4 per cento sara' rimborsata alla Cassa dallo Stato.
[14]Sara' all'uopo stanziata la somma occorrente nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
[15]Un impiego diverso da quello per cui le somme sono state mutuate a tenore di questo articolo, produrra' la decadenza dal beneficio del termine e il divieto di avvalersi della Cassa per un tempo non inferiore a due anni.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 10 novembre 1920 · versione 0 su Normattiva