Art. 14
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[1](Art. 13, legge 14 luglio 1907, n. 562).
[2]I proventi annuali di ciascun Monte frumentario costituiti dal reddito delle operazioni di cui all'articolo precedente, devono essere destinati, per non oltre la meta', nell'acquisto di nuovo seme selezionato ad incremento del capitale in grano posseduto dal Monte; e della parte rimanente potra' disporre l'Amministrazione del Monte nel modo che reputera' praticamente piu' conveniente per l'incremento della istituzione.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva