Art. 16

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[1](Art. 15, della legge 14 luglio 1907, n. 562).

[2]Gli amministratori del monte frumentario non possono in nessun caso ne' per interposta persona, avere mutui dal monte per una somma maggiore alla media degli altri mutui.

[3]Alla scadenza del prestito non a' ammessa alcuna proroga o rinnovazione.

[4]La violazione di queste disposizioni produce l'immediata decadenza dalla Amministrazione del monte e gli amministratori responsabili sono puniti con un'ammenda da lire 100 a lire 1000.

[5]L'ammenda, inflitta per decreto prefettizio, e' esigibile coi privilegi fiscali e va ad incremento del patrimonio del monte.

Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;844~art16 · fonte su Normattiva