Art. 16
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 15, della legge 14 luglio 1907, n. 562).
[2]Gli amministratori del monte frumentario non possono in nessun caso ne' per interposta persona, avere mutui dal monte per una somma maggiore alla media degli altri mutui.
[3]Alla scadenza del prestito non a' ammessa alcuna proroga o rinnovazione.
[4]La violazione di queste disposizioni produce l'immediata decadenza dalla Amministrazione del monte e gli amministratori responsabili sono puniti con un'ammenda da lire 100 a lire 1000.
[5]L'ammenda, inflitta per decreto prefettizio, e' esigibile coi privilegi fiscali e va ad incremento del patrimonio del monte.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva