Art. 17
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[1](Art. 16, legge 14 luglio 1907, n. 562).
[2]Le casse agrarie possono costituirsi mediante trasformazione di opere pie di credito, ovvero per iniziativa: dei monti frumentari coi fondi in numerario che si addimostrino esuberanti ai bisogni del monte; dei comuni, delle opere pie, di altri enti morali o di privati.
[3]Le casse agrarie, costituite con la forma di societa' cooperativa in nome collettivo, devono osservare le disposizioni del codice di commercio concernenti la costituzione e il riconoscimento legale delle societa' cooperative.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva