Art. 18
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[1](Art. 17, legge 14 luglio 1907, n. 562).
[2]Il capitale di fondazione delle casse agrarie, quando esse non siano costituite da societa' in nome collettivo, non potra' essere inferiore a lire 3000 e dovra' essere interamente versato.
[3]Se il capitale sia costituito dal comune o da altri enti morali, potra' esserne chiesto il rimborso, in tutto o in parte, quando la cassa abbia formato un fondo di riserva eguale al capitale da restituire.
[4]Il capitale formato esclusivamente con contribuzioni di privati non potra' mai essere rimborsato per intero, dovendo una parte di esso rimanere a titolo di vincolo sociale.
[5]Sul capitale, in qualsiasi mode costituito, potra' corrispondersi agli enti fondatori o ai privati un interesse non superiore al 2 per cento.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva