Art. 19
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[1](art. 18, legge 14 luglio 1907, n. 562).
[2]Le anticipazioni della Cassa ademprivile alle casse agrarie non potranno mai essere superiori al capitale da ciascuna di queste posseduto.
[3]Le casse agrarie potranno essere autorizzate a funzionare come casse di risparmio esercenti il credito agrario, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva