Art. 20
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 19, legge 14 luglio 1907, n. 562).
[2]Le casse agrarie fanno prestiti in denaro agli agricoltori indicati nell'articolo 13 e per gli scopi seguenti:
[3]1° per la coltivazione;
[4]2° per la raccolta;
[5]3° per le sementi;
[6]4° per i concimi;
[7]5° per le materie anticrittogamiche, insettifughe o insetticide; 6° per dotare i fondi di scorte vive o morte, di macchine ed attrezzi rurali, di attrezzi per la manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli e di quanto altro possa occorrere all'esercizio dell'agricoltura.
[8]I prestiti per gli scopi indicati ai numeri 1 e 5 non possono essere superiori alla somma e per la durata che saranno indicate nel regolamento.
[9]I prestiti occorrenti per dotare i fondi di bestiame grosso e quelli per lo acquisto di macchine possono giungere i primi a lire 2000, per la durata di due anni; i secondi a lire 3000, per la durata di tre anni.
[10]L'interesse sui prestiti non potra' essere superiore al 5 per cento.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva