Art. 21
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[1](Art. 20, legge 14 luglio 1907, n, 562).
[2]Gli agricoltori residenti nel comune nel quale opera la cassa agraria, non costituita nella forma di societa' cooperativa in nome collettivo, per ottenere il credito da essa, dovranno inscriversi alla medesima e versare, anche in rate, un diritto di primo ingresso non superiore a lire 5.
[3]Le norme per la inscrizione degli agricoltori alla cassa, per la cancellazione di essi, per la responsabilita' solidale degli inscritti, nei casi in cui sia contemplata nello statuto della cassa, per la pubblicita' delle inscrizioni, per la partecipazione degli inscritti all'Amministrazione ed al sindacato dell'istituto, saranno stabilite nel regolamento.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva