Art. 22
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[1](Art. 21, legge 14 luglio 1907, n. 562).
[2]Possono ottenere anticipazioni dalla cassa ademprivile, nella misura per ciascuno stabilita dal consiglio d'amministrazione della stessa, anche i consorzi agrari costituiti fra agricoltori nella forma di societa' cooperative.
[3]I consorzi non possono fare le operazioni, di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo seguente, che con i soci.
[4]Il versamento delle azioni sottoscritte puo' anche effettuarsi coll'attribuzione ad asse delle quote di partecipazione agli utili sociali.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva