Art. 23
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[1](Art. 22, legge 14 luglio 1907, n. 562).
[2]I consorzi agrari possono proporsi l'esercizio di una o piu' delle operazioni e funzioni seguenti:
[3]1° acquistare per conto proprio o di terzi, per distribuirli ai soci, semi, concimi, sostanze anticrittogamiche, insettifughe, o insetticide, merci, prodotti, bestiame, macchine, attrezzi;
[4]2° vendere per proprio conto o di terzi, i prodotti agrari degli agricoltori del luogo, aprendo anche appositi magazzini propri di deposito e spaccio, o trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;
[5]3° fare anticipazioni contro deposito di determinati prodotti agricoli di facile conservazione, trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;
[6]4° fare prestiti di attrezzi rurali e di macchine per un tempo determinato con nolo da stabilirsi in apposita tariffa, approvata dal consiglio d'amministrazione del consorzio;
[7]5° partecipare con altre societa' o con privati al commercio per la vendita ed esportazione all'estero dei prodotti agrari dei soci o degli agricoltori della zona nella quale opera il consorzio;
[8]6° fare saggi, analisi ed esperimenti; diffondere la conoscenza dell'uso razionale dei concimi; promuovere, agevolare e tutelare in qualsiasi guisa gl'interessi agricoli locali, con scuole pratiche e speciali di agricoltura, conferenze, pubblicazioni, biblioteche circolanti.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva