Art. 27
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[2]Gl'intendenti di finanza delle due provincie presentano alla Giunta anzidetta l'elenco particolareggiato dei beni ademprivili demaniali esistenti nel territorio delle rispettive provincie, con le indicazioni delle contestazioni esistenti e dello stadio in cui esse si trovano.
[3]I prefetti di Cagliari e di Sassari, coadiuvati dagli uffici tecnici di finanza e dagli uffici tecnici del catasto nelle due provincie, formeranno l'elenco dei beni ademprivili comunali rimasti invenduti, siano o non contestati, nel quale elenco saranno indicati il nome del comune ove il fondo si trova e chi ne e' possessore, la ubicazione, la delimitazione e i confini di esso, la superficie, l'estimo censuario e quant'altro occorre alla sua identificazione. Sara' inoltre esplicitamente detto se il fondo costituisce l'unico o quasi l'unico cespite di entrata del comune. Se il fondo e' contestato e non occupato dal comune, sara' indicato il nome dell'attuale possessore, e se esso e' in possesso del comune, quello di coloro che pretendono vantarvi diritti, e lo stato in cui trovansi le vertenze relative.
[4]Gl'intendenti di finanza inizieranno trattative di componimento amichevole per le controversie nelle quali sia interessato lo Stato. Pei beni ademprivile in ordine ai quali vi siano contestazioni tra comuni e comuni, e tra comuni e privati, i prefetti chiameranno le parti e procureranno di ottenere il loro accordo per una transazione.
[5]Nel definire le conciliazioni si avra' riguardo alla durata del possesso, ai miglioramenti ed alle trasformazioni agrarie eseguite alle abitazioni e stalle costruite, alla regolarizzazione di corsi d'acqua, e potra' altresi' essere posto quale condizione l'obbligo di fare miglioramenti, trasformazioni e costruzioni di siffatta specie.
[6]Se riesce il componimento l'intendente pei beni ademprivili demaniali, e il prefetto per quelli comunali, trasmetteranno la transazione concordata alla Giunta perche' deliberi sull'omologazione.
[7]Se invece non riesce, l'intendente e il prefetto comunicheranno alla Giunta i risultati negativi, e con questa comunicazione la Giunta rimane investita di giurisdizione per risolvere le relative contestazioni, salvo sempre alle parti facolta' di provocare, mediante citazione in suo giudizio sopra qualunque delle controversie contemplate all'articolo precedente.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 18 dicembre 1915 · versione 0 su Normattiva