Art. 29

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[1](Art. 29, legge 14 luglio 1907, n. 562).

[2]Quando dalle indicazioni dell'elenco formato da prefetti, di cui all'art. 27, risulti che il fondo costituisce l'unico o quasi unico cespite d'entrata, e che percio', per mancanza di altro risorse, i Comuni si troverebbero in difficili condizioni finanziarie se fossero totalmente privati dei beni di origine ademprivile della terza categoria, indicati all'art. 4, la cassa ademprivile dovra' rilasciare ai Comuni medesimi il godimento totale o parziale dei beni, senza l'obbligo di dividerli in quote con contratto enfiteutico e con la corresponsione di un mite canone.

Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;844~art29 · fonte su Normattiva