Art. 3
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[1](Art. 3, legge 14 luglio 1907, n. 562).
[2]I proventi ordinari della Cassa ademprivile sono i seguenti:
[4]Potra' essere autorizzata dal Consiglio di amministrazione dalla Cassa l'affrancazione dei terreni formanti il patrimonio di essa, ai termini dell'articolo precedente, trascorsi sessant'anni dalla concessione enfiteutica o quando sia accertato da rapporto del direttore della cattedra ambulante della buona coltura del fondo da cedersi.
[5]In questo caso il prezzo dell'affrancazione andra' in aumento del patrimonio dell'Istituto.
[6]Il 10 per cento degli utili netti di ogni esercizio sara' destinato a formare il fondo di riserva.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva