Art. 31
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[2]Le transazioni, le concessioni enfiteutiche o le decisioni arbitrali sono soggette ad una tassa fissa di registrazione di una lira.
[3]Gli atti di permuta e di compra-vendita, fatti nel termine di dieci anni dal 7 agosto 1907, aventi lo scopo di riunire in un solo appezzamento dello stesso proprietario terreni frazionali di origine ademprivile, saranno del pari soggetti ad una tassa fissa di una lira.
[4]Alla stessa tassa saranno anche soggetti, per lo stesso periodo di tempo, gli atti di permuta e le compra-vendite, intese ad arrotondare, ma per non piu' di dieci ettari, il tenimento di uno stesso proprietario.
[5]La disposizione predetta e' estesa pure alle permute e compravendite fino a venti ettari, quando si comprovi che sui primi 10 ettari fu fabbricata la casa colonica o stalla.
[6]Fino a che nelle provincie sarde non sia stato attuato il nuovo catasto rustico, non si fara' luogo alla reimposizione dell'imposta sgravata, o conseguentemente verra' ridotto in proporzione il contingente stabilito dalla legge di conguaglio del 14 luglio 1864, n. 1831.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva