Art. 32
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[1](Art. 15, legge 2 agosto 1897, n. 382).
[2]Durante un periodo di 20 anni dal giorno della immissione in possesso dei terreni concessi in virtu' della presente legge, la casa colonica abitata dal concessionario, la stalla annessa, ed una zona di terreno adiacente di cinque ettari, non saranno soggetti ad esecuzione per qualunque credito all'infuori dei crediti dichiarati privilegiati dall'art. 1962 del Codice civile e dei contributi consorziali esigibili coi privilegi fiscali.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva