Art. 33
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[1](Art. 16, legge 2 agosto 1897, n. 382).
[2]Ai coltivatori che ne facessero richiesta, per opere di bonificazione, irrigazione e trasformazione agraria, potra' essere concessa, dall'Amministrazione carceraria, con le cautele e con le condizioni in essa stabilite, l'opera dei condannati alla reclusione, che sono ammessi, secondo la disposizione dell'art. 14 del Codice penale, a scontare una parte della pena in opere pubbliche o private.
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva