Art. 33

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 16, legge 2 agosto 1897, n. 382).

[2]Ai coltivatori che ne facessero richiesta, per opere di bonificazione, irrigazione e trasformazione agraria, potra' essere concessa, dall'Amministrazione carceraria, con le cautele e con le condizioni in essa stabilite, l'opera dei condannati alla reclusione, che sono ammessi, secondo la disposizione dell'art. 14 del Codice penale, a scontare una parte della pena in opere pubbliche o private.

Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-11-10;844~art33 · fonte su Normattiva