Art. 36
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[1](Art. 19, legge 2 agosto 1897, n. 382).
[2]Le disposizioni degli articoli 26 e 27 saranno applicate anche per definire le controversie esistenti circa i boschi che nelle provincie di Cagliari e di Sassari sono dichiarati inalienabili dalla legge 4 marzo 1886, n. 3713 (serie 3ª).
Testo vigente dal 9 marzo 1908 al 16 dicembre 2009 · versione 0 su Normattiva